VARESE – Avevano presentato la domanda per il reddito di cittadinanza senza indicare i guadagni percepiti in Svizzera e, sulla base di un Isee particolarmente basso, avevano ottenuto il contributo statale. Una circostanza che aveva fatto scattare gli accertamenti della Guardia di Finanza di Luino e, successivamente, un procedimento penale per indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Il processo, però, si è concluso con l’assoluzione di entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste.
A risultare decisivo è stato un elemento emerso nel corso del dibattimento: la coppia ha sostenuto di non aver omesso volontariamente quei redditi, ma di aver seguito le indicazioni ricevute dall’operatore del Centro di assistenza fiscale (Caf) al quale si erano rivolti per compilare la domanda.
Una versione che ha trovato conferma proprio in aula, quando l’addetto è stato chiamato a testimoniare e ha riconosciuto di essere stato lui a indicare ai due coniugi di non inserire nella documentazione i redditi percepiti in Svizzera.
L’indagine della Guardia di Finanza
La vicenda risale al 2022, quando i controlli delle Fiamme Gialle portarono sotto esame la posizione della coppia.
I due avevano percepito complessivamente quasi 10mila euro di reddito di cittadinanza, oggi non più in vigore, sulla base di una situazione economica risultata particolarmente contenuta nelle dichiarazioni presentate.
Dagli accertamenti era però emerso che il marito lavorava in Svizzera, con un reddito di circa 50mila franchi all’anno, e che disponeva inoltre di un conto corrente presso una banca elvetica.
Redditi e disponibilità finanziarie che, secondo gli accertamenti, avrebbero dovuto essere indicati nella documentazione necessaria per la richiesta del sussidio.
Da qui era scattata la denuncia e il successivo procedimento penale per indebita percezione del contributo statale.
Nel frattempo, la coppia aveva anche restituito le somme percepite, ma il procedimento giudiziario era comunque proseguito.
«Ce lo aveva detto il Caf»
Nel corso del processo, marito e moglie – assistiti dagli avvocati Valentina Commisso e Giorgio Macchi – hanno sostenuto di essersi rivolti proprio al Caf per ottenere assistenza nella compilazione della domanda.
La loro tesi era chiara: non avrebbero nascosto volontariamente i redditi svizzeri, ma avrebbero seguito le indicazioni ricevute dall’operatore incaricato di assisterli.
«In ufficio ci dissero che i redditi percepiti in Svizzera non andavano inseriti», hanno spiegato i due imputati.
A sostegno della loro versione è stata prodotta anche una chat vocale WhatsApp intercorsa con l’addetto del Caf che aveva seguito la pratica.
Nel messaggio, l’operatore avrebbe ribadito l’indicazione fornita alla coppia, sostenendo che quei redditi non dovessero essere conteggiati.
La conferma in aula dell’operatore
Il passaggio decisivo è arrivato nell’ultima udienza del dibattimento, quando l’addetto del Caf è stato chiamato a testimoniare.
Ascoltato in aula, ha riconosciuto la propria voce nel messaggio prodotto dalla difesa.
«Sì, quel messaggio è mio. Sono stato io a dire loro di comportarsi così», ha confermato il testimone.
Una dichiarazione che ha rafforzato la ricostruzione proposta dalla difesa e che ha contribuito a escludere la volontarietà della condotta contestata ai due imputati.
Assolti per mancanza di dolo
Di fronte a quanto emerso durante il dibattimento, la difesa ha sostenuto l’assenza dell’elemento intenzionale necessario per configurare la responsabilità penale contestata alla coppia.
Una posizione condivisa anche dal pubblico ministero Lucilla Gagliardi, che ha chiesto l’assoluzione dei due imputati.
Il giudice del Tribunale di Varese Francesco Anello ha quindi pronunciato la sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste».













