Cassazione; Stupro di gruppo:responsabile anche chi fa da ‘palo’


Roma, 23 feb. (Apcom)
– In caso di violenza sessuale di gruppo
non ci sono attenuanti per nessuno. Non evita la pena più alta
prevista in questi casi nemmeno chi non ha partecipato allo
stupro ma si è “limitato” a fare da “palo”. Con la sentenza 7336
la Cassazione ha confermato la “linea dura” seguita dal tribunale
e dalla Corte d’appello di Milano che, due anni fa, hanno
condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere Claudio Strangi e
Francesco Cannaò che,

a febbraio 2006, hanno rapinato e
violentato una ragazza all’interno del parcheggio della fermata
di Bisceglie della metropolitana milanese. La giovane stava
rientrando a casa alla chiusura del negozio di abbigliamento dove
lavorava come commessa. Minacciandola con un coltello, dopo la
rapina e la violenza, i due l’avevano costretta a riaprire il
negozio per rubare vestiti. Strangi e Cannaò erano però fuggiti
abbandonando i capi d’abbigliamento in seguito alla reazione
della donna e all’avvicinarsi di alcune persone all’esterno del
magazzino.

Arrestati alcuni giorni dopo al termine di un’indagine condotta
dall’allora capo della Squadra Mobile milanese, Vittorio Rizzi
(attualmente in servizio a Roma, ndr), avevano chiesto di essere
giudicati con il rito abbreviato in udienza preliminare per
ottenere lo sconto di un terzo della pena. Contro la condanna
hanno presentato prima appello e poi ricorso in Cassazione. In
particolare, Francesco Cannaò chiedeva la riduzione della pena
perché, come accertato dagli investigatori e ricostruito dalla
stessa vittima, colpevole della violenza sessuale sarebbe stato
soltanto Strangi, mentre il suo complice sarebbe rimasto poco
distante, all’interno del parcheggio, per controllare che non
arrivasse nessuno. In particolare, nel ricorso si faceva
riferimento alla diminuzione di pena prevista dal codice penale
di cui, in caso di violenza sessuale commessa da più persone, può
beneficiare “il partecipante la cui opera abbia avuto minima
importanza nell’esecuzione del reato”.

Uno “sconto” che, per i giudici della seconda sezione penale
della Corte, in questo caso non può in alcun modo essere
riconosciuto. “Anche se l’abuso sessuale è stato messo in pratica
soltanto da uno dei correi”, i giudici sottolineano “la fattiva
partecipazione dell’altro” che prima “fece spazio all’interno
della vettura” e poi restò di guardia all’esterno. “Forse –
ipotizzano i magistrati – perfino in attesa del suo turno”.
Un’ipotesi motivata dal fatto che, come ha riferito la donna
vittima della violenza, “proprio l’avvertimento al compare circa
l’avvicinarsi di un elicottero della polizia” all’esterno del
parcheggio, avrebbe indotto i due a mettere fine alla violenza.
In ogni caso, aggiunge la Cassazione, il contributo di Cannò allo
stupro è “sufficiente a configurare l’aggravante a causa della
maggior intimidazione che la vittima ha subito per la sola
presenza di altra persona, di fatto in appoggio al soggetto
autore” della violenza diretta”. In sostanza, in caso di stupro
di gruppo “non è necessario che l’atto sessuale sia compiuto
contemporaneamente dai paretcipanti, essendo sufficiente la
semplice presenza”.Strangi e Cannaò sono stati condannati anche a
risarcire le spese al Comune di Milano costituitosi parte civile.

Roo

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