I rischi delle merci contraffatte

In piena stagione estiva, è stata avviata dalla Guardia di Finanza un’intensificazione dei servizi per il contrasto di tutti i fenomeni legati alla contraffazione. L’attività svolta si colloca in una cornice più generale, volta a tutelare il territorio da prodotti di provenienza incerta e non sicuri per il consumatore. Da un lato per garantire l’incolumità dei cittadini, dall’altro per tutelare i commercianti che operano nell’assoluto rispetto delle leggi. Sotto quest’ultimo aspetto, anche il consumatore dovrebbe evitare di rendersi partecipe di un circuito illegale, nel quale prevalgono aspetti di sfruttamento della manodopera impiegata “in nero”, molto spesso minorile, e dove i profitti mantengono vitali e floride le organizzazioni criminali.

In particolare, il mercato degli articoli contraffatti determina una serie di effetti: in primo luogo, i cittadini, a causa della profonda crisi economica, si consentono una deroga alla rigida linea delle spese familiari acquistando beni contraffatti “a prezzi da bancarella”; inoltre si alimenta un mercato illegale, che non produce alcun tipo di entrata per lo Stato. Anzi, il fenomeno ormai dilagante della contraffazione determina pesanti ripercussioni sulle imprese italiane, che vedono limitare i propri introiti.

Tuttavia non costituisce reato acquistare prodotti contraffatti, quantomeno la condotta imprudente di chi compra un prodotto “taroccato” è punita solo sul piano amministrativo. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nel 2012. Dunque, non comporta il rischio di subire una condanna penale l’acquisto di merce contraffatta, se effettuato per un uso esclusivamente personale (fatto relativo a un italiano che aveva acquistato un orologio Rolex da un sito internet cinese). Quando l’acquisto, infatti, non è rivolto ad ottenere un profitto, ma solo a soddisfare una propria esigenza, non si commette reato, ma un illecito amministrativo, e ciò a seguito di una modifica legislativa del 2009 (relativa alla legge 80 del 2005).

In conclusione, perché non vengano contestati i più gravi reati di ricettazione (art. 648 c.p.) o di incauto acquisto (art. 712 c.p.) è necessario che la merce venga acquistata da siti internet che abbiano caratteristiche di ufficialità e che si dimostri la sussistenza di buona fede da parte del consumatore.

Avv. Nicola Giannantoni

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