Il contratto di comodato: norme, durata e utilizzi

Il comodato è il contratto con cui una parte, consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato. Il comodatario, la persona che utilizza il bene, è obbligato a custodire e conservare la cosa con diligenza e non può servirsene per un uso diverso da quello indicato nel contratto o in contrasto con la natura del bene.

Tale contratto può essere qualificato come un prestito d’uso e, pertanto, obbliga il comodatario a restituire la stessa cosa ricevuta al comodante. Durante il periodo di godimento del bene, il comodatario è tenuto al mantenimento dello stesso, e deve farsi carico delle spese di ordinaria amministrazione oltre che di quelle straordinarie, solo se urgenti e necessarie.

L’obbligo di custodia permane in capo al comodatario sino al momento dell’effettiva restituzione del bene e, nel caso di violazione, il comodante è titolare della facoltà di richiedere l’immediata restituzione.

Le parti sono libere di stipulare il contratto di comodato fissando o meno un termine di durata del medesimo. Nel primo caso, allo scadere del termine previsto, il comodatario è obbligato a restituire il bene e, nell’ipotesi in cui si renda inadempiente, il comodante può richiedere l’adempimento coattivo, ossia la restituzione della cosa. Se tale azione viene esperita senza successo, il comodante è titolare del diritto al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore della cosa al momento in cui doveva essere effettuata la restituzione, detratto il deterioramento derivante dall’uso.

Nel diverso caso in cui il comodato sia stipulato senza determinazione del termine di durata, il vincolo si presume a tempo indeterminato e viene attribuita al comodante la facoltà di recedere in qualsiasi momento interrompendo il rapporto. La richiesta di restituzione del bene determina l’immediata cessazione del diritto del comodatario al godimento della cosa con la conseguenza che, in caso di non adempimento, lo stesso assume la posizione di detentore abusivo del bene altrui, a meno che la restituzione immediata causi un grave pregiudizio. In caso di comodato senza durata avente ad oggetto un bene immobile adibito ad uso abitativo, si ritiene che il termine non possa superare i trenta anni rimanendo, comunque, salva la facoltà di una determinazione da parte del giudice.