I rimedi per contrastare il calo produttivo

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Nel caso di calo produttivo ci sono quattro soluzioni che possono essere adottate da parte del datore di lavoro per ridurre la prestazione da parte del lavoratore senza incorrere in sanzioni. Si può far ricorso agli ammortizzatori sociali tra cui, a seconda della tipologia di azienda, la cassa integrazione guadagni, anche straordinaria, i fondi di solidarietà bilaterale o i contratti di solidarietà. Una seconda soluzione è quella della sottoscrizione di accordi individuali in sede protetta aventi ad oggetto la disponibilità

della retribuzione relativamente alle ore o giorni non lavorativi. In terzo luogo è possibile la modifica del contratto di lavoro da full time a part-time, attraverso la sottoscrizione di clausole elastiche che consentano di distribuire l’orario di lavoro in base alle esigenze aziendali. Infine una quarta ipotesi è quella della sottoscrizione di un accordo finalizzato alla gestione della crisi aziendale per rendere più flessibile l’orario di lavoro adeguandolo alle esigenze aziendali. Insomma, solamente l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per fatti non addebitabili al datore di lavoro, lo libera dal pagamento della retribuzione. Attenzione però: l’impossibilità della prestazione deve essere non prevedibile, né evitabile, né riferibile a carenze di programmazione o organizzazione aziendale, oppure a cali di commesse o crisi economiche.
In generale, infatti, vale il principio per cui è fondamentale che le aziende gestiscano correttamente la mancanza di lavoro dovuta a cali produttivi o altre circostanze eccezionali, senza obbligare il dipendente a lavorare meno ore rispetto a quelle previste dal contratto individuale. Ciò al fine di non rischiare pesanti conseguenze sul piano retributivo e contributivo.
La giurisprudenza afferma che l’obbligazione retributiva costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro quindi, quando la prestazione manca per causa imputabile al datore di lavoro, il lavoratore può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità di svolgere la prestazione, proprio perché l’impossibilità dipende dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro.

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