Le tasse “alleggeriscono” il premio di produttività

LAVORIAMOCI SU - E per chi cerca benessere, lo scambio conviene

Tasse più leggere per le imprese sul premio di produttività e fa la sua comparsa anche la possibilità di riconosce ai lavoratori, al suo posto, trattamenti di welfare aziendali anch’essi detassati.
In pratica l’azienda potrà corrispondere il premio anche sotto forma di voucher di beni, prestazioni e servizi, ed anche in questo caso la somma sarà soggetta ad una tassazione più leggera. A fissare i paletti ci ha pensato il decreto interministeriale del 25 marzo 2016 che,

in attuazione della legge di Stabilità 2016, stabilisce un regime fiscale agevolato applicabile ai premi di produttività e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Ora tutte queste cifre che “appesantiranno” la busta paga del dipendente saranno assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%, invece che all’ordinaria aliquota Irpef e addizionali. Attenzione però, perché ci sono alcuni requisiti da rispettare. Per l’applicazione della detassazione sarà necessario che sia depositato presso la Direzione Territoriale competente il contratto collettivo aziendale o territoriale, insieme con apposita dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione.
Chi possono essere i destinatari della detassazione? Fra di loro continuano a esserci i lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare, possono usufruire della detassazione sui premi di risultato e sugli utili alla partecipazione dell’impresa i lavoratori con reddito annuo lordo non superiore ai 50mila euro (prodotto nel periodo di imposta precedente, cioè nel 2015 per la detassazione nel 2016).
Inoltre il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato a imposta sostitutiva nella misura del 10% è di duemila euro lordi annui, oppure di 2.500 euro lordi annui per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Rispetto alla normativa precedente non risultano invece più detassabili tutti quegli emolumenti, non qualificabili come premi di risultato, che negli anni passati avevano beneficiato della detassazione, come ad esempio straordinari, maggiorazioni e indennità varie.

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