Novità per le vendite e i servizi in Svizzera. Cosa c’è da sapere per lavorare oltreconfine

Scatta l’obbligo di dotarsi del rappresentante fiscale a partire dal primo gennaio 2018

Il Consiglio federale svizzero ha deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sull’IVA adottata dal Parlamento elvetico, la cui entrata in vigore è stabilita con effetto dal 1° gennaio 2018.

L’obiettivo principale della revisione è l’eliminazione degli svantaggi concorrenziali in relazione all’IVA dovuta dalle imprese con sede in territorio svizzero, rispetto alle imprese italiane.

La revisione comprende diverse modifiche riguardanti l’assoggettamento, l’esclusione dall’imposta nonché aspetti procedurali e la protezione dei dati.

A partire dal 1° gennaio 2018 le principali modifiche normative ai fini IVA, riguardanti imprese con sede in Italia, sono di seguito riepilogate:

Per l’assoggettamento obbligatorio delle imprese con sede in Italia – con conseguente iscrizione al Registro dei contribuenti IVA in Svizzera e nomina del Rappresentante fiscale svizzero – diventa determinante la cifra d’affari realizzata sia in Italia che all’estero e non più soltanto – come previsto fino al 31 dicembre 2017 – quella conseguita sul solo territorio svizzero;

L’obbligo del Rappresentante fiscale svizzero sorge al superamento della soglia del volume d’affari complessivo – realizzato sia in Italia che all’estero – superiore a 100.000 Franchi svizzeri, pari a circa 85.000 Euro;

Raggiunto il limite citato, prima di effettuare la successiva vendita o prestazione in Svizzera, occorre provvedere alla nomina del Rappresentante fiscale svizzero;

L’aliquota IVA ordinaria da applicare è stata ridotta al 7,7%.

È tuttavia esentato dal provvedere alla nomina del Rappresentante fiscale chi, esercitando attività d’impresa con sede in Italia, effettua sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:

Prestazioni esenti dall’imposta ai fini svizzeri;

Vendita con spedizione tramite spedizioniere dall’Italia senza installazione.

Prestazioni di servizi che vengono effettuate dall’estero (non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti);

Fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti residenti in territorio svizzero.

L’impresa italiana, avente i requisiti sopra indicati, è quindi tenuta a nominare un Rappresentante fiscale domiciliato in Svizzera il quale provvede ad effettuare i seguenti adempimenti svizzeri:

Iscrizione dell’impresa italiana presso il Registro dei contribuenti IVA in Svizzera;

Assunzione degli obblighi fiscali – ad eccezione del debito fiscale – quali:

Liquidazione dell’IVA svizzera sui corrispettivi fatturati;

Predisposizione dei rendiconti IVA periodici ed invio degli stessi all’Amministrazione fiscale svizzera.