VARESE L’Automobile Club Varese ricorda che giovedì 31 gennaio è l’ultimo giorno utile per il pagamento della tassa automobilistica scadenza a dicembre 2012 o per quanti hanno immatricolato un’auto nuova in Lombardia tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2012.
Il bollo si può pagare in tutti gli uffici Aci della provincia (dove è eventualmente possibile correggere i dati sbagliati inseriti nel sistema), dai tabaccai, in posta, in banca, nelle agenzie di pratiche auto e online tramite il servizio Bollonet disponibile nel sito dell’Aci.
Se il bollo viene pagato in ritardo, oltre alla tassa si dovranno corrispondere anche le sanzioni e gli interessi, calcolati in base all’entità del ritardo.
Ecco in dettaglio le sanzioni applicate in Lombardia:
1) Versamento entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento: ravvedimento operoso cosiddetto “veloce”, che consiste nell’applicazione di una sanzione ridotta, pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, più gli interessi legali giornalieri calcolati sui giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari al 2,5%
2) Versamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione pari al 3% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sui giorni di ritardo, la cui percentuale annua è pari al 2,5%;
3) Versamento dopo il trentesimo giorno di ritardo, ma non oltre un anno: sanzione del 3,75%, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sui giorni di ritardo, la cui percentuale annua è pari al 2,5%;
4) Versamento in ritardo di oltre un anno: sanzione del 30%. Addizionale erariale veicoli oltre 185 KW.
Entro lo stesso termine, coloro che risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture o di autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadenza a dicembre 2012, devono pagare l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (il cosiddetto superbollo) paria a 20 euro per ogni Kw di potenza superiore a 185Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell’85% sul totale dovuto.
Decorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, non è più dovuta. L’anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con l’anno di immatricolazione. Il pagamento essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.
s.bartolini
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