Il timore espresso dal padre del piccolo Cristian, Marco Brignoli, e dai nonni paterni, affidatari del bambino, è quello che la madre, di origine russa, possa portare il figlio all’estero.
Un timore che nasce anche dai numerosi casi simili che si sono verificati, nel corso degli anni. Una recente denuncia dell’associazione FamilyLegal indica come i casi di sottrazione siano aumentati vertiginosamente negli ultimi anni.
E siano a rischio soprattutto le coppie di nazionalità mista, nella misura di una ogni tre.
In questi casi esiste una serie di misure giuridiche, che forniscono ai genitori gli strumenti per affrontare queste situazioni. Anche perché, a seconda del Paese in cui il minore viene portato, cambiano le leggi per poter intervenire a livello internazionale. E quindi ottenere il rientro in patria del piccolo. Come spiegano diverse fonti giuridiche «se il minore è stato portato, o si ipotizza sia stato portato, in uno Stato che ha aderito alla Convenzione dell’Aja o altra Convenzione, l’organo competente a trattare la questione è l’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia di Roma, Dipartimento per la Giustizia Minorile.
Se lo Stato in questione non ha, invece, aderito ad alcuna convenzione, la competenza appartiene al Ministero degli Affari Esteri di Roma – Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie».
Procedure diverse, quindi.
Nel primo caso occorre «contattare, telefonicamente o telematicamente, l’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia per l’avvio della specifica procedura, comunicando indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore o nominativi di persone che potrebbero in un qualche modo essere coinvolte nella sottrazione e richiedere l’apposita modulistica». L’Autorità centrale, quindi, «invierà un apposito modulo da compilare in italiano e nella lingua straniera del Paese ove si presume o si sa che sia stato portato il minore».
Il genitore, una volta incardinato il procedimento, «dovrà ricorrere all’ausilio di un legale, di regola del luogo ove si svolga il processo». Nel secondo caso, «il genitore viene sottratto il figlio deve prendere contatto con l’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri che, tramite i propri rappresentanti diplomatici e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani nei casi di sottrazione internazionale di minori.
Il Console può esercitare i poteri del giudice tutelare, tenendo presente che essi producono effetti validi soltanto nell’ordinamento giuridico italiano e si riferiscono ai minori interessati soltanto in quanto cittadini italiani. Il Console non può prendere iniziative in contrasto con la legge locale».