Un lettore mi scrive chiedendomi delucidazioni in merito alle “investigazioni difensive”. È rimasto coinvolto, suo malgrado, in una vicenda con risvolti penali ed avendo ricevuto l’avviso di persona sottoposta ad indagine, chiede se può far effettuare investigazioni private da “aggiungere” a quelle in corso da parte degli inquirenti, ai fini di raccogliere prove che dimostrino la propria innocenza.
La Legge 7 dicembre 2000 n. 397 ha introdotto nel nostro ordinamento le indagini difensive al fine di ridurre il divario esistente tra diritti dell’accusa e quelli della difesa, essendo il nostro sistema processuale, fondato sul principio accusatorio, purtroppo piuttosto sbilanciato in merito al principio di parità tra accusa e difesa.
Prima di tale legge all’imputato non restava che confidare nel corretto comportamento del magistrato inquirente che non si limitasse a raccogliere le prove per l’accusa che poi doveva andare a sostenere in Tribunale, ma anche quelle a difesa dell’imputato.
Oggi le cose sono un po’ cambiate, anche se lo “squilibrio” rimane ancora sbilanciato verso la pubblica accusa, che dispone dei poteri coercitivi, che invece non vengono concessi alla difesa
Non è, comunque, qui il caso di fare disquisizioni di tipo giurisprudenziale, e lungi da me, infatti, l’intenzione, non essendo il mio campo operativo; posso invece affermare che attraverso le facoltà concesse dalla Legge al difensore e mediante l’attività investigativa delegata al nostro Istituto abbiamo potuto raccogliere prove che in molti casi si sono rivelate determinanti per la soluzione di alcuni processi.
Vi è da dire che i primi anni dall’applicazione della nuova Legge le indagini difensive erano una pratica poco utilizzata da parte di taluni legali, rimasti forse un po’ troppo ancorati ai vecchi ordinamenti, mentre, specialmente negli ultimi anni, parecchi avvocati si sono avvalsi di questa facoltà di far individuare e ricercare, da un investigatore privato professionale, elementi di prova a favore, offrendo nuove opportunità ai loro assistiti.
È appena il caso di ricordare recenti episodi di cronaca giudiziaria come quello di Bossetti o di Stasi, nei quali i legali della difesa, avvalendosi del lavoro di investigatori privati e di periti, hanno prodotto prove che non erano state prese in considerazione da parte della accusa.
In particolare sono, schematicamente, due le categorie di investigazione attuabili privatamente: l’indagine da fonti dichiarative e le investigazioni dirette.
L’indagine da fonti dichiarative costituisce l’oggetto principale dell’investigazione difensiva, proprio a causa della particolare importanza che la prova testimoniale assume nel processo penale.
Con le indagini difensive l’avvocato della difesa e l’investigatore privato incaricato possono fare sopralluoghi, fare filmati, rilievi tecnici di vario tipo, con l’autorizzazione del Giudice entrare nelle abitazioni private (solo per accertare le “tracce e gli altri effetti materiali del reato”), interrogare testimoni: il tutto, poi, documentato, entrerà come prova nel processo.
È il caso di sottolineare che tali indagini possono essere “commissionate” dal difensore unicamente ad investigatori privati autorizzati che, attraverso le loro libere attività investigative, possono reperire elementi che assurgono al rango di prova, e che pertanto, come tali, potranno essere utilizzati direttamente nel procedimento, per l’esercizio del diritto di difesa.
Le indagini difensive possono svolgersi fin dal momento dell’incarico professionale, conferito per iscritto, ed in ogni stato e grado del procedimento, quindi, per rispondere al nostro lettore, il mio consiglio è quello di rivolgersi da subito, senza indugio, ad un investigatore privato autorizzato (chiedendo al proprio legale di predisporre un incarico scritto che legittimi l’azione del professionista), proprio perché è nella fase delle indagini preliminari che è più facile raccogliere dati, informazioni e prove da produrre poi, se verrà notificato il rinvio a giudizio, al processo che, con molta probabilità, arriverà dopo molti anni, quando sarà più difficile, se non impossibile raccogliere dati testimoniali “freschi” o prove , che nel frattempo potrebbero essere andate perdute.