Con la circolare 116 del 17 ottobre l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ha illustrato i dettagli per l’erogazione del bonus da 150 euro indirizzato ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato introdotto con il decreto Aiuti-ter.
L’indennità, si legge nel documento, spetta ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile a novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, fatta esclusione per i dipendenti con rapporto di lavoro domestico e agricolo.
Chi riceverà il bonus
Il sussidio sarà erogato dal datore di lavoro a tutti i dipendenti full-time e part-time che non sono titolari di trattamenti pensionistici, assegno sociale, assegni per invalidità e a chi non appartiene a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. L’importo verrà versato previa dichiarazione dei dipendenti di non essere titolari delle prestazioni sopra elencate. Sarà l’Inps stessa a erogare il bonus una tantum alle categorie di cittadini già percettori dei trattamenti.
Chi non riceve il bonus
Secondo quanto riporta l’Inps, il bonus non verrà erogato ai dipendenti che a novembre avranno “una retribuzione azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita)”.
Quale datore dovrà erogare il bonus
Il sussidio spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta. L’istituto spiega che nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.