Arrivano nuove norme per la tutela dei consumatori, anche durante i saldi. Decise dal Parlamento europeo, hanno ricevuto lo scorso 2 dicembre il via libera del Consiglio dei ministri con un decreto. Nel provvedimento si legge che la misura “amplia la tutela dei consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative”.
Una delle principali novità è che i saldi di qualsiasi tipo di prodotto dovranno essere accompagnati dal prezzo praticato negli ultimi 30 giorni. Gli annunci di riduzione del prezzo, quindi, devono indicare anche quello praticato nei 30 giorni precedenti. Sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di 30 giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili.
Con le nuove norme, poi, si riconduce alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene in uno Stato membro come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche.
Inoltre, si amplia l’elenco delle informazioni considerate ingannevoli e si includono anche le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente.
L’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli viene integrato con quelle di: mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti; rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati; utilizzo di recensioni del prodotto false o senza averne verificata l’autenticità.
Si raddoppia, poi, la multa irrogabile dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette. Nel dettaglio, si eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in caso di pratica commerciale scorretta.
In caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro).
Si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’Agcm per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
Si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali. Si prevede, poi, la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie. Nell’irrogare le sanzioni, l’Agcm tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
Infine, si prolunga a trenta giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti.