Il Collegio di Garanzia del Coni emana una decisione favorevole per il Città di Varese riguardo al ricorso sul pagamento dell’ex allenatore Luciano De Paola e la conseguente penalizzazione in classifica.
La sentenza annulla completamente la precedente decisione della Corte d’Appello Federale. La squadra biancorossa può ora gioire per la revoca della penalizzazione, che la posiziona al terzo posto solitario con 42 punti.
Inoltre, si elimina l’inibizione nei confronti dell’ex presidente Stefano Amirante. Guardando al futuro, questa decisione positiva diventa un vantaggio anche in caso di un eventuale ripescaggio, poiché rimuove una discriminante per il Varese, in attesa della pubblicazione del regolamento.
Il testo del Collegio di Garanzia del Coni
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, oggi, al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2023, presentato congiuntamente, in data 13 dicembre 2023, dalla Città di Varese s.r.l. e dall’avv. Stefano Amirante contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale presso la FIGC, nonché nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecuzione, del dispositivo n. 0049/CFA/2023-2024 e della decisione n. 0056/CFA-2023-2024 (Registro Procedimenti n. 0049/CFA/2023-2024), emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC e comunicata in data 14 novembre 2023,
con la quale, in riforma della decisione n. 0068/ TFNSD-2023-2024 del 9 ottobre 2023, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che aveva prosciolto i suddetti ricorrenti, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale della FIGC e, per l’effetto, sono state irrogate, a carico del sig. Stefano Amirante, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e, a carico della società SSDARL Città di Varese, la sanzione di punti 1 di penalizzazione, da scontarsi nella presente stagione sportiva; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente e/o connesso. HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FIGC.