L’Inps con la circolare n. 116 del 17/10/2022 fornisce le istruzioni operative per l’erogazione da parte dei datori di lavoro dell’indennità una tantum di 150 Euro a carico dell’Inps prevista dal Decreto Aiuti Ter a favore dei lavoratori dipendenti.
Si ricorda che l’indennità spetta a tutti i lavoratori dipendenti (ad eccezione di quelli domestici) in possesso dei seguenti requisiti:
- sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022;
- retribuzione imponibile ai fini previdenziali non superiore a 1.538,00 Euro. Viene precisato che l’indennità spetta anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata per effetto di un evento con copertura della contribuzione figurativa (quali ad esempio ammortizzatori sociali o congedi parentali), mentre non deve essere riconosciuta nelle ipotesi di mancanza della retribuzione per assenze non coperte da contribuzione figurativa (come ad esempio, nel caso di aspettativa non retribuita).
L’Inps precisa che l’indennità deve essere erogata con la retribuzione del mese di novembre 2022, anche qualora il pagamento avvenga nel mese di dicembre e fornisce le indicazioni relative al recupero degli importi erogati tramite Uniemens sulla contribuzione da versare relativa al mese di competenza novembre 2022.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità i lavoratori sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro, in tempo utile all’elaborazione della retribuzione di novembre 2022, una dichiarazione di non essere titolare di trattamenti pensionistici riconosciuti da qualsiasi forma previdenziale obbligatoria e di non percepire il reddito di cittadinanza.
Si precisa inoltre che la misura dell’indennità è di 150 Euro anche per i lavoratori con rapporto di lavoro part time, e che qualora un lavoratore abbia in essere nel mese di novembre 2022 più rapporti di lavoro, l’indennità spetta una sola volta; a tal fine il lavoratore potrà dichiarare di non avere richiesto l’erogazione dell’indennità ad un altro datore di lavoro.
L’Inps precisa, infine, che i datori di lavoro sono tenuti ad erogare l’indennità anche ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti generali sopra esposti, senza dover verificare gli specifici requisiti relativi al 2021 inerenti il periodo minimo di 50 giornate di lavoro svolto e il reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 Euro.