Chiamò “negretto” un giovane calciatore avversario, allenatore sospeso 7 mesi

Il Giudice Sportivo ha punito l'allenatore del Gallarate Calcio per la parola discriminatoria rivolta ad un calciatore ospite, ma ha anche inflitto la sconfitta a tavolino al Cas Sacconago e un punto di penalizzazione per aver abbandonato il terreno di gioco.

GALLARATE – Era molto attesa da addetti ai lavori e curiosi la decisione del Giudice Sportivo in merito al presunto insulto razzista rivolto dall’allenatore del Gallarate Calcio ad un giovane avversario.

I fatti risalgono a domenica 17 ottobre: secondo il racconto di alcuni protagonisti, l’allenatore degli Allievi del Gallarate avrebbe apostrofato un giocatore marocchino del Cas di Busto con il termine “negretto”A quel punto la squadra bustocca ha deciso di uscire dal campo in segno di protesta e l’incontro non è più ripreso, nemmeno dopo l’espulsione dell’allenatore del Gallarate, squadra che stava vincendo senza grossi patemi la partita per 3 a 1.

Il Giudice Sportivo ha squalificato per sette mesi l’allenatore del Gallarate Calcio, ma ha anche inflitto la sconfitta a tavolino alla squadra di Sacconago, che si è vista comminare una multa di 25 euro e un punto di penalizzazione per aver abbandonato il campo prima della fine della partita.

Il verdetto del Giudice sportivo

Di seguito il verdetto integrale del Giudice sportivo:

Letto il rapporto di gara e sentito l’Arbitro per ulteriori precisazioni, si è rilevato che al 41’ del st. veniva allontanato il tecnico del Gallarate Calcio Sig. B.F.E per aver rivolto ad un calciatore avversario una frase discriminatoria. Nei momenti successivi la squadra ospite decideva di abbandonare il terreno di gioco rinunciando pertanto al proseguimento della gara.

Pur comprendendo lo stato d’animo dei componenti della squadra ospite a causa del comportamento di un tecnico avversario che era stato peraltro sanzionato dal direttore di gara con la decisione dell’allontanamento, occorre però precisare che l’art.53 comma 1 delle NOIF impone alle società l’obbligo di portare a termine le gare iniziate per non incorrere nella sanzione della perdita della gara, oltre ad un punto di penalizzazione.

Casi analoghi esaminati da altri Organi Giudicanti hanno prodotto decisioni concordi con la sconfitta della società che ha abbandonato il terreno di gioco. Si citano a titolo di esempio due delibere riguardanti due casi in qualche modo simili avvenuti nella scorsa stagione (Cfr. Com. Uff. n.66 del – Comitato Regionale Lombardia p.368, Stag. Sport.2021/2022 , Com Uff. n.25 della Delegazione di Padova pag. 687, Stag. Sport.2021/2022).

Occorre poi precisare che il Codice di Giustizia Sportiva prevede da alcuni anni severe sanzioni per comportamenti discriminatori (art.28) tenuti da calciatori, tecnici ed altri tesserati.

Pertanto

SI DELIBERA:

– Di comminare la sanziona sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società Amici dello Sport nonché UN punto di penalizzazione ai sensi dell’art. 53 delle NOIF.

– Di comminare alla Società Amici dello Sport l’ammenda di Euro 25,00 così determinata dalla categoria di appartenenza.

– Di squalificare sino a tutto il 27.05.2023 il Sig. B.F.E tecnico della società Gallarate Calcio per aver pronunciato una frase discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario. Sanzione aggravata rispetto al minimo previsto dall’art. 28 comma 3 del CGS in quanto la frase è stata pronunciata da un tecnico nei confronti di un calciatore in una gara del Settore Giovanile Scolastico.