È legge il provvedimento sul testamento biologico: lo ha approvato in via definitiva il Senato, ieri, con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. A favore del disegno di legge, Pd e M5S oltre ad Ala, Mdp e Sinistra Italiana. Schierati per il no Lega Nord e Forza Italia, con quest’ultima che ha lasciato libertà di coscienza.
Ma cosa cambia in concreto per i cittadini? Ecco le principali novità.
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Le disposizioni devono essere espresse in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, un medico o testimoni. Valgono videoregistrazioni e altri mezzi di comunicazione usati dal paziente.
Quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni già presentate e depositate. Vanno aggiornate nelle modalità di presentazione se non conformi alla legge.
Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Nutrizione e idratazione vengono equiparate a trattamenti sanitari e quindi sarà possibile chiedere lo stop alla loro somministrazione o rifiutarli.
Al paziente è riconosciuto il diritto di abbandonare le terapie. Ai medici è riconosciuta l’obiezione di coscienza. Di fronte alla richiesta di un malato di “staccare” la spina, non avranno l’“obbligo professionale” di attuare le volontà del paziente. Il malato potrà comunque rivolgersi a un altro medico nell’ambito della stessa struttura sanitaria.
Divieto di accanimento terapeutico in caso di malattia terminale. E possibilità, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore.
Il consenso informato è espresso dai genitori che hanno la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona, minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
«Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali».
Può anche essere nominato un fiduciario che rappresenti la persona con medici e strutture sanitarie. Le Dat, che saranno sempre revocabili, sono vincolanti per il medico, che «in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale».
Con un’eccezione: «A meno che appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».