Il Ddl Lavoro, che ha ottenuto il primo via libera alla Camera ed è ora atteso al Senato, introduce una serie di misure su tematiche delicate come i contratti di lavoro e la gestione delle dimissioni. Le opposizioni sostengono che il testo aumenti la precarietà e favorisca il ritorno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, una pratica abusiva che costringe i lavoratori a firmare dimissioni non datate. Tuttavia, la ministra del Lavoro Marina Calderone ha respinto queste accuse, sottolineando che non vi è alcuna politica di precarizzazione e che le modifiche sulle dimissioni volontarie aggiornano le disposizioni già previste nel Jobs Act del governo Renzi.
Ecco le principali novità introdotte dal disegno di legge:
Dimissioni volontarie
L’articolo 19 stabilisce che un lavoratore che si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quanto previsto dal contratto collettivo (o in assenza di tali previsioni, per più di 15 giorni), sarà considerato dimissionario volontario. Questo comporta la perdita del diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione, che viene riconosciuta solo in caso di licenziamento.
Contratti di somministrazione
L’articolo 5 semplifica le normative sui contratti di somministrazione, escludendo dal calcolo del limite del 30% i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione o quelli impiegati in attività specifiche come stagionali o sostituzioni di lavoratori assenti. Le aziende potranno inoltre utilizzare i fondi destinati ai contratti a tempo indeterminato per formare anche i dipendenti con contratti a termine.
Lavoro stagionale
L’articolo 11 chiarisce che, oltre alle attività stagionali definite da un decreto del 1963, rientrano tra queste tutte le attività che rispondono a intensificazioni lavorative periodiche o esigenze produttive collegate ai cicli stagionali, come stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
Cassa integrazione
L’articolo 10 modifica le regole sulla cassa integrazione (CIG), permettendo ai lavoratori di svolgere un altro impiego durante il periodo di integrazione salariale, purché comunichino preventivamente all’Inps le giornate di lavoro effettuate presso un altro datore di lavoro.
Periodo di prova
L’articolo 13 stabilisce che il periodo di prova nei contratti a termine sarà di un giorno di effettivo lavoro per ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di due e un massimo di 15 giorni per i contratti inferiori a sei mesi, e un massimo di 30 giorni per quelli superiori a sei mesi ma inferiori a un anno.
Smart working
L’articolo 14 disciplina le comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile, stabilendo che il datore di lavoro debba notificare al Ministero del Lavoro l’inizio o la modifica del periodo di smart working entro cinque giorni dall’evento.
Contratti ibridi
Un emendamento introduce il contratto “ibrido”, che consente di assumere un lavoratore con una combinazione di contratto subordinato e partita IVA. Per la parte autonoma, il lavoratore può beneficiare del regime forfettario.
Scuola-lavoro
Gli articoli 16 e 18 ampliano le risorse per l’apprendistato, estendendole a tutte le tipologie di contratto. Viene inoltre semplificato il passaggio tra apprendistato per qualifica e diploma e apprendistato professionalizzante o di alta formazione.
Conciliazioni telematiche
L’articolo 20 introduce la possibilità di svolgere procedimenti di conciliazione del lavoro in modalità telematica, riducendo i costi e semplificando le procedure.
Il Ddl Lavoro, sebbene accolto con favore dalla maggioranza, ha sollevato critiche da parte delle opposizioni, che temono che queste nuove misure possano aumentare la precarietà e peggiorare le condizioni lavorative, soprattutto per i giovani e i lavoratori a tempo determinato.