Foche; Europarlamento vota stop a vendita prodotti derivati


Strasburgo, 5 mag. (Apcom)
– A larghissima maggioranza (550 voti
favorevoli, 49 contrari e 41 astensioni), il Parlamento europeo
ha approvato, oggi a Strasburgo, un regolamento che vieta la
vendita nell’Ue di prodotti derivati dalle foche. Saranno ammesse
eccezioni solo per gli animali uccisi nel contesto della caccia
tradizionale degli esquimesi (inuit) o svolta ai fini della
gestione sostenibile delle risorse marine, oppure se i prodotti
derivati costituiscono ‘souvenir’ di viaggio.

Il nuovo regolamento, sul quale c’è già stato un compromesso con
il Consiglio Ue che garantisce ora la sua rapida adozione formale
ed entrata in vigore, mira a superare con una norma unica europea
la frammentazione del mercato causata dalle diverse leggi
nazionali, rispondendo allo stesso tempo alle preoccupazioni dei
cittadini sul benessere delle foche.

Da anni, le immagini cruente delle battute di caccia sulla
banchisa in cui i cuccioli di foche vengono massacrati a
bastonate, commuovono le opinioni pubbliche e motivano le
campagne delle associazioni animaliste e delle Ong ambientaliste.
Con le nuove norme verrà vietata
su tutto il mercato Ue la commercializzazione di prodotti
ottenuti da animali che possono aver provato “dolore, angoscia,
paura e altre forme di sofferenza”. Il regolamento si applicherà
nove mesi e venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale.

In base al testo di compromesso con il Consiglio Ue,
l’introduzione sul mercato comunitario di prodotti derivati dalle
foche sarà autorizzate solo quando “provengono dalla caccia
tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità
indigene e contribuiscono alla loro sussistenza”.

Inoltre, l’importazione di prodotti derivati dalle foche è
autorizzata quando “è di natura occasionale ed è costituita
esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei
viaggiatori o dei loro familiari”. La vendita sul mercato Ue sarà
anche autorizzata “unicamente su basi non lucrative” per gli
articoli provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata
dalla legislazione nazionale e “praticata al solo scopo di
garantire una gestione sostenibile delle risorse marine”. In
entrambi i casi, Il tipo e la quantità di questi prodotti non
dovranno essere tali da far ritenere che l’importazione e la
vendita possa avere finalità commerciali.

Le foche sono cacciate dentro e fuori l’Ue per ricavarne prodotti
e articoli, quali carne, olio, grasso, organi, pelli per
pellicceria e articoli derivati, inclusi i prodotti più vari come
le capsule Omega 3 o abiti che incorporano pelli e pellicce
lavorate di foca. Nell’Ue le foche sono uccise e scuoiate in
Svezia, Finlandia e Regno Unito (Scozia) per ricavarne prodotti o
a fini di disinfestazione. Nei paesi terzi la caccia è praticata
soprattutto in Canada, Groenlandia, Namibia, Norvegia e Russia.

La Danimarca e l’Italia sono di gran lunga i due più grandi
importatori di pelli da pellicceria gregge di foca destinate alla
trasformazione o vendita sul mercato comunitario. La Danimarca le
importa direttamente dal Canada e dalla Groenlandia, mentre
l’Italia da Russia, Finlandia e Scozia.

Entro nove mesi dall’ entrata in vigore del regolamento, gli
Stati membri dovranno stabilire le sanzioni da applicare in caso
di violazione delle sue disposizioni, e prendere tutti i
provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni
dovranno essere “effettive, proporzionate e dissuasive” e
andranno notificate alla Commissione europea. Inoltre, due anni
dopo l’entrata in vigore, e successivamente ogni quattro anni,
gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione una
relazione in cui illustrano le azioni intraprese per attuare il
regolamento. La Commissione presenterà un rapporto al Parlamento
europeo e al Consiglio Ue sull’applicazione del regolamento entro
i dodici mesi che seguono la fine di ogni periodo.
Loc

MAZ

© riproduzione riservata