La Corte Costituzionale con una recentissima sentenza, la n.139/2014, ha stabilito che il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori – e le conseguenti sanzioni penali – non possono essere considerate alla stessa stregua degli omessi versamenti per ritenute fiscali.
Nel caso di specie, il promotore dell’eccezione d’incostituzionalità della norma ha rilevato il diverso trattamento – in violazione dell’ art. 3 della Costituzione sulla parità di diritto, trattamento ed uguaglianza – tra la sanzione penale nel caso di omesso versamento di contributi di lavoro rispetto all’ impianto sanzionatorio tributario. Infatti, se nel primo caso esiste sempre una responsabilità penale anche per importi irrisori, nell’ ambito tributario la sanzione penale scatta solo dopo il superamento della soglia di € 50.000,00 di ritenute non versate.
Sostenendo tale impostazione giuridica, il Tribunale penale di Imperia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che punisce con la reclusione fino a tre anni e € 1032,00 di multa il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Nel procedimento penale in corso, il Pubblico ministero procedente ha disposto la citazione a giudizio di un datore di lavoro per omesso versamento all’Inps di trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per un totale di € 24,00.
In relazione a tale fattispecie, il Giudice di Imperia ha dubitato della legittimità costituzionale della norma di omesso versamento dei contributi non prevedendo quest’ultima una soglia di punibilità. Pur apparendo condivisibili le perplessità espresse dal Giudice penale e pur dovendosi valutare come sproporzionata la sanzione penale per minime omissioni contributive, la Corte Costituzionale ha concluso per la non fondatezza della questione. In particolare, il Giudice delle leggi ha ribadito come il merito della scelta sanzionatoria operata dal legislatore non possa dirsi viziata da irragionevolezza, rilevando che gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali di cui si tratta facciano riferimento a differenti interessi, rispettivamente presi in considerazione dai due diversi precetti costituzionali di cui agli articoli 53 e 28 della Costituzione.
Avv. Nicola Giannantoni
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