La crisi familiare o anche le semplici schermaglie tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge finiscono spesso per coinvolgere la figura dei nonni, ai quali, anche solo per “ripicca”, è inibita o fortemente limitata la possibilità di passare del tempo con i nipoti.
E se i diritti reciproci tra genitori e figli dal punto di vista dell’affezione trovano un rigoroso corpus di norme, in passato la tutela dei diritti dei nonni a ricevere la visita dei nipoti ha incontrato non pochi ostacoli, dato che il nostro ordinamento aveva inteso focalizzare l’attenzione principalmente sui bisogni dei minori, tanto che vi sono state numerose pronunce che hanno affermato che l’art. 155 del codice civile pone al centro dell’attenzione il minore, rispetto al quale, le figure di riferimento per il suo percorso di crescita e formazione, tra cui i nonni, non costituiscono che necessari strumenti per quello scopo (Trib. Napoli, ord. 1.2.2007).
Viceversa il Tribunale di Milano ha affermato che “pur non spettando ai nonni un vero e proprio diritto di visita, il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione a sollecitare il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti” (Decreto 25.3.2011).
Se dunque si tratta principalmente di rimediare ad un bisogno del nipote di stare del tempo con i nonni, la tutela legale sussiste, nel caso opposto il rimedio è incerto. Le cose però sono finalmente cambiate, in quanto dal 7 febbraio 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 154 del 2013, che ha modificato l’art. 317-bis del Codice Civile, che ora prevede che “gli ascendenti [e cioè i nonni, n.d.r.] hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”. Se il punto di vista non è cambiato, in quanto la norma pone al centro sempre il preminente interesse dei minori, esiste però ora una specifica facoltà per i nonni di interpellare il Giudice, nel giusto rispetto di quel senso di affezione e appartenenza che dovrebbe legare maggiormente i parenti in linea diretta.
Avv. Matteo Borgini
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