Bruxelles, 15 apr. (TMNews) – L’Italia può rilasciare dei “documenti di viaggio per stranieri” ai migranti sprovvisti di passaporto che siano in soggiorno temporaneo nella Penisola, per pemettere loro di recarsi in altri paesi dell’area di Schengen, sempre che rispettino anche le altre condizioni previste dal ‘Codice delle frontiere’. Lo hanno chiarito oggi a Bruxelles fonti della Commissione europea.
Nella controversia fra Italia e Francia sui permessi di soggiorno temporanei per i migranti irregolari nordafricani sbarcati a Lampedusa prima del 5 aprile, la questione del ‘documento di viaggio valido’ sembra essere ormai l’unica su cui l’intepretazione di Parigi non coincide con quella di Roma. Non sembra ci siano dubbi, infatti, sugli altri requisiti stabiliti da Schengen per l’attraversamento delle frontiere, che i francesi annunciano di voler rispettare rigorosamente: oltre a dover esibire il permesso di soggiorno temporaneo italiano, i migranti (per lo più tunisini) dovranno giustificare le ragioni del loro viaggio, disporre delle risorse (da 32 a 62 euro al giorno) per potersi mantenere durante la loro permanenza in Francia e per poter effettuare il viaggio di ritorno, non essere segnalati o non rappresentare un rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.
Quanto all’ultimo requisito, il ‘documento di viaggio valido’, i francesi sembravano considerare fnora che si rieferisse solo e rigorosamente ai passaporti (o altri documenti d’identità validi per l’esptatrio) rialasciati dalle autorità del paesi d’origine dei migranti, e nella fattispecie dalla Tunisia. Secondo le fonti della Commissione, invece, la Francia riconosce anche i documenti di viaggio per stranieri rilasciati dalle autorità italiane (da non cofondere con i permessi di soggiorno temporanei, sempre concessi dalle autorità italiane).
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