La Farnesina segue il caso con la massima attenzione. Ed è in stretto contatto con la famiglia del minore per fornire tutta la possibile assistenza.
Questa la nota emessa dal Ministero degli Esteri, che si è subito attivato per dare sostegno ai familiari e cercare di riportare a casa il piccolo Cristian.
Casi come quello che ha colpito la famiglia Brignoli, purtroppo, non sono rari. E la Farnesina ha da anni una serie di procedure per muoversi e gestire nel modo più efficiente possibile queste situazioni.
Il fenomeno dei minori contesi è infatti da anni seguito dalla Farnesina con la massima attenzione. Costante è l’impegno profuso sia direttamente, sia attraverso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, in coordinamento con le altre Autorità a vario titolo competenti (Ministero della Giustizia e dell’Interno, Interpol, Prefetture, Questure, Comandi dei Carabinieri, Procure e Tribunali), spiegano dal Ministero.
La Convenzione de L’Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di cui l’Italia è parte, costituisce l’unico strumento normativo internazionale che, nel caso di mancata composizione bonaria, prevede delle procedure ad hoc per il ritorno dei minori sottratti o per la regolamentazione del diritto di visita. In ambito europeo è invece applicabile il Regolamento (CE) n. 2201/2003.
Nei casi di sottrazione internazionale di minori avvenuti in Paesi tra i quali sono in vigore la Convenzione de L’Aja o il Regolamento 2201/2003, la competenza primaria nel seguire le procedure spetta alle Autorità Centrali appositamente designate da ciascuno Stato. Per il nostro Paese l’Autorità Centrale è istituita presso il Dipartimento di Giustizia minorile del Ministero della Giustizia.
In tale contesto, l’azione della Farnesina, attraverso le Rappresentanze diplomatico-consolari, ha come principio guida il superiore interesse del minore e si esplica attraverso il sostegno e l’assistenza consolare al connazionale che ha subito la sottrazione del figlio o che ha difficoltà nell’esercitare il suo diritto di visita, nonché di sollecitazione, nelle forme ritenute opportune, delle Autorità locali.
Tutta l’attività di assistenza consolare non può naturalmente confliggere con la normativa del Paese ospitante e non può avere, per sua natura, carattere coercitivo.
Se il minore sottratto viene invece condotto in uno Stato che non aderisce alla Convenzione dell’Aja o non è destinatario del Regolamento 2201/2003, il ruolo della Farnesina e della nostra rete diplomatico-consolare all’estero, sempre ispirato al superiore interesse del minore, assume carattere più diretto e può risolversi in tentativi di conciliazione tra i genitori, nell’effettuazione di visite consolari al minore per verificarne le condizioni di vita e di salute e nel fornire ogni possibile assistenza al genitore cui il figlio è stato sottratto.
Le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari possono anche sensibilizzare sul caso le competenti Autorità locali e seguire l’azione delle Autorità di Polizia per ricercare il minore.