La riforma del job act ha cambiato il lavoro

Con la recente legge del 16 maggio 2014, n. 78 (cosiddetto “Job Act”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, il Legislatore è nuovamente intervenuto in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato, introducendo disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione.

Si tratta in realtà di un provvedimento le cui radici risalgono al 2012, quando la legge Fornero ha introdotto la nuova disciplina del contratto a tempo determinato definito “acausale”, che consente al datore di lavoro di assumere per la prima volta un dipendente, e per un arco temporale non superiore a dodici mesi, omettendo di indicare nel contratto le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che giustificano l’apposizione del termine. Ad oggi il Job Act ha esteso da dodici a trentasei i mesi in cui il datore può usufruire del nuovo contratto a termine, a condizione che i rapporti di lavoro senza causa non eccedano il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell’anno di assunzione.

Qualora non venga rispettata la suddetta percentuale, non è più prevista l’automatica conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Difatti, ad oggi il datore potrà essere condannato soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione – per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti non sia superiore a uno – o pari al 50% se il numero sia superiore a uno.

Le imprese che occupano fino a cinque dipendenti possono sempre stipulare contratti a tempo determinato. Infine, la riforma ammette la proroga del contratto fino a cinque volte nell’arco dei tre anni. La novella in commento ha altresì modificato il contratto di apprendistato, introducendo il diritto del dipendente a percepire una retribuzione pari alle ore di lavoro effettivamente prestate nonché del trentacinque per cento delle ore di formazione eseguite.

In ogni caso, permane il divieto del datore, che occupa almeno cinquanta dipendenti, di assumere nuovi apprendisti qualora, nei trentasei mesi precedenti, non abbia acconsentito alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il venti per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore.

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