Le molestie sessuali al lavoro

La rilevanza che la violenza ha assunto nella quotidianità, nei vari settori sociali, deve essere considerata come una delle espressioni, purtroppo sempre più numerose, dell’interazione sociale. In particolare, le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono definite dalla norme nazionali e da specifiche direttive europee come tutti quei comportamenti a connotazione sessuale, espressi in forma fisica o verbale, aventi lo scopo di violare la dignità della persona.

Anche il legislatore italiano attuando le disposizioni comunitarie in materia, ha previsto che siano considerate molestie tutte quelle condotte a sfondo sessuale che abbiano come effetto quello di violare la dignità di un lavoratore o di una lavoratrice.

Numerosi sono stati in questi ultimi dieci anni gli interventi della Corte di Cassazione in relazione alla tutela del lavoratore dalle molestie sul luogo di lavoro che in una recente sentenza ha affermato come le molestie perpetrate da un superiore gerarchico nei confronti di lavoratrici subordinate costituiscano forme di violenza privata.

L’art. 610 del codice penale dispone infatti che “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

L’episodio ha riguardato il direttore di un Asl accusato da alcune dottoresse del dipartimento di aver usato forti pressioni e minacce per indurle a concedergli favori sessuali. Secondo la Suprema Corte le insistenti richieste di prestazioni sessuali, rivolte con arroganza e abuso di potere, esercitato attraverso il ruolo di primo piano ricoperto all’ interno dell’ente pubblico e i comportanti vessatori che facevano seguito ai rifiuti delle donne, integrano in modo certo la fattispecie di violenza privata, in quanto il medico costringeva le vittime a subire ingiuste e umilianti vessazioni. Non solo. Attraverso le reiterate condotte vessatorie costituite da richieste indecenti, lusinghe e minacce si è attuata la violenza privata. La Corte ha concluso che è sufficiente considerare che fosse la stessa situazione ormai deteriorata del rapporto di lavoro a costituire violenza e non aveva senso considerare ciascun episodio di molestia al di fuori del contesto.