Nuovo status di figlio La legge cambia così

Con la legge di riforma n. 219 del 10 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, e con il recente D.Lgs. 154 del 28 dicembre 2013 il Legislatore ha profondamente rivisitato il Titolo VII del I Libro del Codice Civile in materia di filiazione. La legge 219/12 ha finalmente riunito le categorie di figli, che ora, ai sensi del nuovo art. 315 cod. civ., hanno tutti “lo stesso stato giuridico”. È stata quindi definitivamente superata la vecchia formulazione,

segnando il definitivo abbandono, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti discriminatori ai “figli legittimi ” e ai “figli naturali”: esiste dunque oggi l’unico stato giuridico di figlio, senza più aggettivi. La novella ha determinato anche una riformulazione della definizione di parentela, che ora in base al nuovo art. 74 cod. civ. è divenuta “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”, con la sola eccezione dell’adozione di persone maggiori di età.

Inoltre il figlio nato fuori dal matrimonio potrà essere riconosciuto tanto congiuntamente quanto separatamente dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Nel caso il minore abbia compiuto i quattordici anni, sarà necessario il suo assenso, viceversa il riconoscimento non potrà aver luogo senza il consenso dell’altro genitore, salvo intervento del Giudice, con un procedimento che è stato semplificato.

La riforma ha riguardato anche la potestà, che ha superato la vecchia concezione fondata sul potere esercitato sulla prole, mettendo invece maggiormente in risalto la funzione di cura svolta dai genitori nei confronti dei figli: sul punto il nuovo art. 315-bis cod. civ. ha aggiunto ai diritti del minore – accanto ai tradizionali mantenimento, istruzione ed educazione – il diritto all’assistenza morale, e ciò nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, tanto che oggi “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano”.

Avv. Matteo Borgini

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