Se non cura le strade il pubblico risarcisce

Il 23 ottobre scorso la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di cosiddette “insidie o trabocchetti” stradali, che negli anni sono stati oggetto di diverse interpretazioni giuridiche.

Nel caso di specie la caduta di un pedone dovuta ad un avvallamento presente sul marciapiede, nascosto dalla ghiaia e lasciato al libero passaggio senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo, ha dato alla Suprema Corte l’occasione per ribadire i principi più recenti che governano la responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione della sede stradale.

In particolare è stato affermato che la presunzione di responsabilità dell’ente pubblico in caso di danni alle persone o alle cose deve ritenersi sussistente, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa doverosamente esercitato dalla pubblica amministrazione, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze.

In applicazione di tale principio, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza emanata da una Corte d’Appello, nella quale era stata accolta l’impugnazione proposta da una amministrazione comunale nel quadro di un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale causato dallo scivolamento del ricorrente, all’epoca dei fatti minore, su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile né segnalato, che ha determinato lesioni personali.

Secondo la Suprema Corte, la presunzione delle predette circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, che non sussiste in presenza di un comportamento del danneggiato che cade a causa di un avvallamento sul marciapiede, pur coperto da uno strato di ghiaia ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.

Quanto all’onere della prova, grava sul danneggiato dimostrare l’anomalia stradale – che, in uno all’assenza di segnalazioni di pericolo, integra di per sé comportamento colposo – oltre ai danni subiti; mentre sulla pubblica amministrazione incombe il dovere di dimostrare la presenza di fatti impeditivi dell’insorgenza della propria responsabilità, ovvero l’impossibilità di rimuovere la situazione di pericolo, pur avendo adottato tutte le misure idonee.