Caro capo, ti dico addio. Ma stavolta senza lettera

Lavoriamoci su - Attenti alle dimissioni: ora viaggiano solo in Rete

Lettera di dimissioni posata sul tavolo del capo, addio. Ai tempi della rete, infatti, ci si lascerà solo ed esclusivamente per via telematica: tutto forse un po’ più freddo, ma sicuramente piuttosto semplice, perché, a questo punto, la scelta di eventuali parole “accessorie” e di accompagnamento non sarà più un problema.
Ma attenzione al calendario: le dimissioni non telematiche, infatti, non sono più valide a partire dallo scorso 12 marzo. Tuttavia la lettera di dimissioni non è

abolita, anzi è ancora oggi necessaria, poiché determina anche l’ultimo giorno lavorato ed il primo di non lavoro, date utili alla corretta comunicazione online.
La novità fa parte del pacchetto che va sotto il nome di Jobs Act e vale sia per le dimissioni che per il caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Come fare? La procedura è indicata sul sito www.lavoro.gov.org e manda di fatto in pensione quanto precedentemente previsto, a partire dal 2012, dalla riforma Fornero.
Il lavoratore può gestire in autonomia il procedimento solo se è in possesso delle Pin Inps che può essere richiesto tramite il sito dell’istituto pensionistico. In caso contrario potrà appoggiarsi a un soggetto abilitato come patronati oppure organizzazioni sindacali che accederanno per lui alla modulistica e la predisporranno.
Quando la procedura telematica sarà stata effettuata, al datore di lavoro sarà consegnato il modulo compilato online direttamente nella sua casella di posta elettronica certificata.
E una notifica arriverà anche alla Direzione territoriale del lavoro. La regola delle dimissioni telematiche vale non solo per chi decide di dimettersi, ma anche per chi venisse dimesso per giusta causa, per gli apprendisti, per chi si dimette in costanza di matrimonio, per i lavoratori cosiddetti intermittenti e per chi va in pensione. Sfuggono invece alle nuove regole del gioco le dimissioni da lavoro domestico, il recesso durante il periodo di prova, i rapporti di lavoro marittimi e le dimissioni o risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri, che restano soggette alla convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
E se la dimissione fosse il frutto di un momentaneo “dissidio” poi rientrato?
Come in passato resta la possibilità per il lavoratore di ravvedersi e revocarle: entro sette giorni dall’invio del modulo, e sempre per via telematica, egli potrà ritirare le dimissioni stesse.
D’altro canto non tutti possono permettersi di affermare, come il celeberrimo statista inglese Winston Churchill: «Ho presentato le mie dimissioni, ma le ho rifiutate».

[email protected]