I permessi per assistenza a disabili estesi anche ai conviventi?

La legge 104/92 prevede 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con handicap grave, purché si tratti di coniuge, parente e affine fino al secondo grado, oppure di terzo grado, qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La legge non dice nulla circa le situazioni di convivenza, che non vengono appunto menzionate nell’elenco di cui sopra.

Su questo punto è però intervenuta, di recente, una sentenza della Corte Costituzionale (n. 213 del 2016).

La Consulta ha dichiarato illegittima, dal punto di vista costituzionale, l’esclusione del convivente dai soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona disabile in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

A parere del Giudice, infatti, la legge sui permessi ha come sua finalità principale quella di garantire un’assistenza in ambito familiare alla persona portatrice di un handicap grave.

Solo con questo tipo di assistenza, che è supportata da un legame affettivo, si assicura la tutela della salute psico-fisica della persona che è un diritto fondamentale dell’individuo riconosciuto proprio dalla nostra Costituzione.

In conseguenza di ciò i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti a riconoscere il diritto ai permessi mensili anche ai conviventi dei portatori di handicap.

Il lavoratore richiedente dovrà dal canto suo dimostrare la convivenza, autocertificandola.

Resta comunque ancora da chiarire, dal momento che la sentenza non ne fa cenno, se i permessi si estendano anche a chi ha semplicemente la dimora temporanea con la persona disabile.

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