L’apprendista ha un bebè e vuole il part time: posso dirle no?

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Una mia lavoratrice, assunta con contratto di apprendistato, dopo aver già usufruito del congedo di maternità obbligatorio, chiede ora di poter trasformare il suo contratto in part time, come misura alternativa al congedo parentale. Sono obbligato a concederlo?

Sì, è obbligato. Dobbiamo sottolineare, infatti, che oltre al periodo di astensione obbligatoria – congedo di maternità e paternità – i genitori possono assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo (cosiddetto congedo parentale) che viene retribuito in misura ridotta.
l congedo parentale spetta a padri e madri lavoratori con figli di età fino a otto anni. In via sperimentale per il 2015, e per le sole giornate di astensione riconosciute in tale anno, il diritto ad usare il congedo parentale è

esteso fino ai 12 anni di età del figlio. Ovviamente anche l’apprendista può usufruire di questo congedo.
In alternativa al congedo parentale, il lavoratore può chiedere la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time, per una sola volta e a condizione che la riduzione dell’orario non sia superiore al 50%.
In questo caso il datore è obbligato a trasformare il rapporto da full-time a part-time entro 15 giorni dalla richiesta. Il contratto di apprendistato può essere sottoscritto con un orario ridotto rispetto a quello contrattuale pieno, a condizione che il lavoratore possa adempiere al suo percorso formativo.
È possibile che il contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda preveda che il part-time non sia inferiore a una determinata percentuale oraria. Per esempio ci sono contratti che fissano il part time ad una percentuale non inferiore al 60%.

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