Sarà anche una strada impervia, anche perché almeno finora inesplorata nel mondo del calcio professionistico, eppure una delle strade più concrete che il Varese calcio potrebbe percorrere riguarda il cosiddetto accordo di ristrutturazione, disciplinato dalla legge fallimentare (art. 182bis). Cerchiamo di capire in cosa consiste.
In estrema sintesi, si tratta di un accordo stragiudiziale tra l’azienda e l’ampia maggioranza dei suoi creditori, regolamentato dalla legge e con un formale procedimento di omologazione da parte del tribunale. Con questo accordo, il Varese di turno ha la facoltà di stipulare un piano stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti sia finanziari che commerciali con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, tenendo presente che tutti i creditori rimanenti che non partecipano all’accordo
devono essere regolarmente soddisfatti.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti ha quindi due precisi requisiti senza i quali non si ottiene l’omologa del tribunale: deve essere firmato da creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti complessivi dell’azienda, e deve assicurare il pagamento degli altri creditori che non hanno preso parte o non hanno accettato l’accordo. Questo dovrà essere validato dalla relazione di un professionista esterno, normalmente un dottore commercialista e revisore contabile, che dovrà attestare due cose: che l’accordo può essere adempiuto dalla società, e cioè che questa ha risorse economiche e finanziarie tali da tener fede all’accordo, e che l’accordo non deve pregiudicare i diritti dei creditori estranei, ai quali deve essere assicurato il regolare pagamento, integrale nei tempi concordati.
Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti è importante valutare che cosa accade se nel 60% dei creditori minimi aderenti agli accordi sia compresa o meno l’Amministrazione finanziaria. Se nel 60% è compreso il Fisco, allora la domanda deve essere accolta dall’Erario prima della pubblicazione nel Registro delle Imprese. Una volta pubblicato, l’accordo potrà essere impugnato per una eventuale opposizione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Una volta ottenuta l’omologa dal tribunale, tutti i pagamenti effettuati dall’azienda in esecuzione dell’accordo sono esonerati dall’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare. Questo è un aspetto molto rilevante per la normale gestione dell’impresa, anche perché limita per il “management” il rischio del reato penale di bancarotta preferenziale. A seguito dell’accordo, i creditori che vi hanno partecipato riscuoteranno un po’ meno o un po’ più tardi o in diversa forma il loro credito, mentre i creditori che non vi hanno partecipato riscuoteranno l’intero loro credito nei tempi stabiliti (per i crediti non ancora scaduti alla data di omologa dell’accordo, nel termine di 120 giorni dalla relativa scadenza, mentre per i crediti già scaduti alla data di omologa dell’accordo, nel termine di 120 dalla data di omologa dell’accordo stesso).
Se sarà il Varese il “pioniere calcistico” di questa procedura lo sapremo presto.